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Debiti · guida 2026

Messa in mora: cos’è, come si fa e cosa comporta

La messa in mora (costituzione in mora) è la richiesta scritta con cui il creditore chiede di pagare un debito scaduto (art. 1219 del codice civile). Basta anche una frase come «attendo il pagamento», mandata per raccomandata o PEC. Da quel momento corrono gli interessi di mora e si interrompe la prescrizione, che riparte da capo. La messa in mora interrompe la prescrizione del debito e fa ripartire il conto da zero.
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Quando serve e quando no

Di regola il debitore è in mora solo dopo una intimazione o richiesta scritta (art. 1219, comma 1). Non serve, perché la mora è automatica, in tre casi (comma 2):

  • il debito nasce da un fatto illecito;
  • il debitore ha dichiarato per iscritto che non pagherà;
  • è scaduto il termine e il pagamento va fatto al domicilio del creditore, come di solito per i debiti in denaro.

Se il debitore è morto, i suoi eredi sono in mora solo con una richiesta scritta e dopo 8 giorni.

Come si scrive e come si manda

Non c’è una forma fissa: basta un atto scritto che arrivi al debitore, per esempio una raccomandata con ricevuta di ritorno, una PEC o un atto dell’ufficiale giudiziario. Per la Cassazione (ordinanza 18631/2021) è sufficiente scrivere che si attende il pagamento. Di solito si indicano il debito, la cifra, un termine per pagare e che l’atto vale anche a interrompere la prescrizione.

Cosa comporta

  • Interessi di mora: dal giorno della messa in mora corrono gli interessi per il ritardo.
  • Prescrizione interrotta: il tempo per chiedere il debito riparte da zero (art. 2943 del codice civile).
  • Primo passo verso le vie legali: dopo, il creditore può chiedere un decreto ingiuntivo.

Nei prestiti, dopo una o più rate non pagate la finanziaria manda di solito un sollecito e poi la messa in mora; prima di segnalarti in una banca dati come la CRIF deve avvisarti, e la segnalazione parte solo dopo 15 giorni dal preavviso.

Se ricevi una messa in mora

  1. Controlla che il debito sia tuo e che la cifra sia giusta.
  2. Se non sei d’accordo, rispondi per iscritto spiegando perché.
  3. Se il debito c’è, proponi un piano o una cifra a saldo, e fatti dare tutto per iscritto.

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Domande frequenti

Cos’è la messa in mora?

È la richiesta scritta con cui il creditore chiede al debitore di pagare un debito scaduto (art. 1219 del codice civile). Da quel momento corrono gli interessi di mora e la prescrizione si interrompe.

Come si manda una messa in mora?

Con qualunque atto scritto che arrivi al debitore: raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC, telegramma o atto dell’ufficiale giudiziario. Per la Cassazione basta scrivere che si attende il pagamento.

Quando non serve la messa in mora?

Quando il debito nasce da un fatto illecito, quando il debitore ha scritto che non pagherà, o quando è scaduto il termine e il pagamento va fatto al domicilio del creditore (art. 1219, comma 2).

La messa in mora interrompe la prescrizione?

Sì: l’atto che costituisce in mora interrompe la prescrizione (art. 2943 del codice civile) e il termine ricomincia da capo.

Cosa devo fare se ricevo una messa in mora?

Controlla che il debito sia tuo e la cifra giusta; se non sei d’accordo rispondi per iscritto; se il debito c’è, proponi un piano o una cifra a saldo e fatti dare l’accordo per iscritto.

Fonti ufficiali

I testi di legge e i dati ufficiali citati in questa guida.

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